Whistleblowing

Whistleblowing

Adempimenti relativi al “whistleblowing ” (D. Lgs. 24/2023) e rapporti col GDPR

 

Il whistleblowing è uno strumento di compliance aziendale che è volto ad incoraggiare le segnalazioni e tutelare sia l’azienda che la persona che procede alla segnalazione (c.d. whistleblower), garantendo a quest’ultima riservatezza e tutela da possibili misure ritorsive (cfr. par. 2.1).

 

La segnalazione del whistleblower consente quindi di contribuire attivamente a prevenire o risolvere tempestivamente rischi e situazioni pregiudizievoli per la società.

 

Vista l’adozione di un Modello ex D.lgs. n. 231/2001 da parte di GPT s.r.l., il canale interno di segnalazione whistleblowing (cfr. par. 3.1) è il mezzo idoneo a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, che consente ai soggetti apicali o subordinati di effettuare segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai fini 231, in linea con le previsioni dell’art. 6, comma 2 bis, del D.lgs. n. 231/2001.

Sono oggetto di segnalazione le informazioni, compresi sospetti fondati, riguardanti le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società, nonché gli elementi riguardanti le condotte volte a occultare tali violazioni.
 
È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e che risultino chiare:
 
• le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
• la descrizione del fatto;
• le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
 
È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza di quanto segnalato, nonché
l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti
 
 

1.1 Chi legge la segnalazione

La segnalazione interna sarà inviata automaticamente al Presidente dell’OdV, unico destinatario in grado di
ricevere e gestire la segnalazione

 
 

1.2 Cosa non si può segnalare

In generale la segnalazione non può riguardare notizie prive di fondamento, le c.d. “dicerie” e informazioni
che sono già totalmente di dominio pubblico.
 
Il Whistleblowing non riguarda le contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono esclusivamente ai
propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente
sovraordinate per le quali occorre sempre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza della
Direzione Risorse Umane, a meno che le stesse non siano collegate o collegabili alla violazione di regole
procedimentali interne alla Società e siano sintomo di un malfunzionamento della stessa.
 
Il Whistleblowing non riguarda le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere
personale poiché la ratio dell’istituto attiene alla tutela dell’integrità della Società in riferimento all’ambito di
applicazione degli atti dell’Unione Europea e con riferimento anche al D.Lgs. 231/2001 e al relativo Modello.

 
 

1.3 Cosa si può segnalare
Si possono quindi segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità della Società.
 
 

1.3.1 Esclusivamente tramite canale interno
Le segnalazioni possono avere a oggetto condotte illecite o violazione del Modello Organizzativo 231 ed
essere effettuate solo attraverso canale interno.
 
 
1.3.2 Tramite canali interni ed esterni
 
• illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi ai seguenti
settori:
o servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio;
o sicurezza e conformità dei prodotti;
o sicurezza dei trasporti;
o tutela dell’ambiente;
o sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
o salute pubblica;
o protezione dei consumatori;
o tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi;
 
• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea contro la frode;
 
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni delle norme dell’Unione
Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato
interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui
fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in
materia di imposta sulle società);
 
• atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione
Europea
 
 
1.4 Inammissibilità di una segnalazione interna
Non saranno prese in considerazione le segnalazioni qualora queste risultino in modo manifesto:
 
1) non adeguatamente dettagliate e circostanziate;
2) strumentali ed emulative, diffamatorie o calunniose;
3) fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.
4) prive di interesse all’integrità della Società;
5) prive di competenza sulle questioni segnalate;
6) prive di fondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
7) di contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero corredate da
documentazione non appropriata o inconferente;
8) prive di segnalazione di condotte illecite o irregolari e si limitino alla sola produzione di
documentazione;
9) prive dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.
 
 
Ricevuta una segnalazione non adeguatamente circostanziata il Presidente dell’Organismo di Vigilanza (di
seguito OdV) può chiedere al segnalante di integrarla, sempre attraverso la piattaforma web.
In caso di inammissibilità, il Presidente dell’OdV comunica l’esito della valutazione al segnalante e la
segnalazione si considera “chiusa”.

Possono segnalare chiunque operi per la Società in qualità di:
 
• lavoratore subordinato (dipendente), compresi i lavoratori somministrati;
• lavoratore autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione;
• lavoratore o collaboratore che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni
o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
• libero professionista o consulente;
• volontario e tirocinante (retribuito e non);
 
Sono legittimati a segnalare anche gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione,
controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto

 
 
2.1 Tutela della riservatezza
 
L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione/elemento della segnalazione – inclusa la
documentazione ad essa allegata – da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non
possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da
quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati
ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003.
 
 
2.2 Il divieto di ritorsione
 
La tutela del Segnalante e di tutti coloro che sono tutelati dal d.lgs. 10.03.2023, n.24 è garantita anche dal
cosiddetto divieto di Ritorsione.

La scelta del canale di segnalazione non è discrezionale: in via prioritaria è favorito il canale interno e, solo
al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione
esterna o, al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 24/2023, una divulgazione pubblica.
 
 
3.1 Segnalazioni interne
 
 
3.1.1 Canali in forma scritta
Per inoltrare una segnalazione interna è necessario accedere alla piattaforma web tramite il seguente link
 
https://gptgroup.trusty.report
 
La piattaforma, attraverso strumenti di crittografia avanzata e hosting in un centro dati ad alta sicurezza e
garantisce la sicurezza dei dati comunicati per tutte le evidenze documentali fornite in fase di segnalazione e
l’anonimato rispondendo ai requisiti previsti dal D. Lgs. 24/2023.
 
La segnalazione, inoltrata attraverso la piattaforma web, sarà inviata automaticamente al Presidente
dell’OdV, unico destinatario in grado di ricevere e gestire la segnalazione.

 
Al termine della procedura guidata, la piattaforma assegna un codice utente e una password univoci che
devono essere conservati a cura del segnalante. Questi codici infatti consentono al segnalante di:
 
• accedere alla segnalazione per visualizzarne lo stato di avanzamento
• interloquire con il presidente dell’OdV
• Inserire ulteriori informazioni utili a quanto segnalato anche a seguito di richieste specifiche da parte
del presidente dell’OdV
 
 
In caso di smarrimento di codice utente e password questi non potranno essere recuperati in alcun modo
per tanto il segnalante sarà tenuto a presentare una nuova segnalazione.

 
È responsabilità del segnalante consultare periodicamente la segnalazione, direttamente sulla piattaforma
web, al fine di monitorarne lo stato di avanzamento e fornire al Presidente dell’OdV eventuali integrazioni.

 
In alternativa è possibile inoltrare una segnalazione tramite posta ordinaria. In questo caso la segnalazione
dovrà essere inserita in due buste chiuse: la prima dovrà contenere i dati identificativi del segnalante
unitamente a un documento di identità; la seconda l’oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno
poi essere inserite in una terza busta riportando all’esterno la dicitura: “riservata al gestore della
segnalazione”.
 
 
3.1.2 Canali in forma orale
Tramite la piattaforma è possibile inviare in allegato un messaggio vocale o richiedere un incontro diretto con
il Presidente dell’OdV; in quest’ultimo caso l’incontro sarà svolto in locali diversi da quelli aziendali e verrà
chiesto consenso al segnalante autorizzazione alla registrazione dell’incontro.
 
 
3.1.3 Modalità di gestione delle segnalazioni interne
Il Presidente dell’Organismo di Vigilanza svolge le attività di seguito descritte.
 
1) Rilascia al whistleblower avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di
ricezione.
2) Valuta la segnalazione al fine di verificarne l’ammissibilità tra i casi di Whistleblowing.
3) Dà seguito alle segnalazioni ricevute, attivandosi per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
4) Qualora utile alla gestione della segnalazione, avvia un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso
chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite la stessa piattaforma web.
5) Fornisce riscontro alla segnalazione comunicando al segnalante (entro tre mesi dalla data dell’avviso di
ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla
presentazione della segnalazione) informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla
segnalazione.
 
 
3.1.4 Conflitto d’interessi
Qualora il segnalante o il segnalato coincida con il Presidente dell’OdV (gestore ordinario delle segnalazioni
interne), ovvero con la Società che gestisce la piattaforma informatica, la segnalazione dovrà essere inoltrata
al Revisore Unico attraverso una segnalazione tramite posta ordinaria.
 
 

3.2 Segnalazioni esterne
 
È possibile ricorrere ad una segnalazione esterna solo qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 
1) sia già stata effettuata una segnalazione interna e questa non ha avuto seguito;
2) si abbiano motivi fondati di ritenere che, effettuando una segnalazione interna, alla stessa non
sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
3) si abbiano fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
 
La segnalazione esterna è indirizzata all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite i canali dalla stessa
attivati. La segnalazione esterna presentata a un soggetto diverso dall’ANAC è trasmessa a quest’ultima, entro
sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona
segnalante.
 
 
Per maggiori dettagli sull’invio e la gestione della segnalazione si rimanda al sito web ANAC
https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
 
 
3.3 Divulgazione pubblica
Divulgare pubblicamente vuol dire rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa
o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di
persone.
 
La persona che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D.lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
 
1) ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure
previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
2) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
 
Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la
tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal D.lgs. n. 24/2023.
 
 
3.4 Denuncia all’Autorità
La persona che, nell’ambito della propria attività lavorativa/professionale, sia venuta a conoscenza degli illeciti
(presunti o effettivi) compresi nell’ambito oggettivo di cui al D.lgs. n. 24/2023 può anche valutare di rivolgersi
alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili.
 
Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove
lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal D.lgs. n. 24/2023,
non è esonerato dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente
rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
 
Resta fermo che, laddove il segnalante denunci un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362
c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal D.lgs. n.
24/2023 per le ritorsioni subite.
 
Anche gli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia sono tenuti al rispetto delle regole sulla
tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni di cui al D.lgs. n. 24/2023
 
 
3.5 Segnalazioni anonime
Il Presidente dell’OdV considera le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie. Le segnalazioni
anonime, ove circostanziate, anche per ANAC sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso
considerate nei propri procedimenti di vigilanza “ordinari”.
 
 

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 51/2018.
 
 
4.1 Dati personali
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
 
I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003.
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